
Le unioni civili sono convivenze stabili tra due persone maggiorenni dello stesso sesso.
Il procedimento di costituzione delle unioni civili consiste in una dichiarazione effettuata di fronte all’ufficiale di stato civile alla presenza di due testimoni, a seguito della quale le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.
In particolare, dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione.
Ciò significa che entrambe le parti sono tenute, ciascuna a seconda delle proprie sostanze e della propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni, concordando insieme e di comune accordo l’indirizzo della vita familiare.
Una volta costituita l’unione civile, bisogna procedere alla registrazione degli atti nell’archivio dello stato civile.
Come per il matrimonio civile, anche nelle unioni civili tra persone dello stesso sesso il regime patrimoniale ordinario è quello della comunione dei beni.
Le parti, però, tramite una convenzione patrimoniale, cioè un differente accordo sulla gestione delle sostanze economiche dei partner stessi, possono accordarsi diversamente, optando per la separazione dei beni.
Alle unioni civili è estesa anche parte della disciplina sulle successioni.
In particolare, nella successione legittima, per quel che concerne il concorso tra eredi, è previsto che la parte dell’unione civile ha diritto a metà dell’eredità se nella successione concorre con un solo figlio e ad un terzo negli altri casi.
Nella successione necessaria (cioè quella in cui è la legge stessa a prevedere quote di riserva a specifiche figure familiari, anche se non vengono menzionate nel testamento), la posizione della parte dell’unione civile è equiparata in toto a quella del coniuge.