LE SPESE DI MATRIMONIO POSSONO ESSERE RESTITUITE IN CASO DI SEPARAZIONE?
Come tutti sappiamo le spese per organizzare un matrimonio sono tante.
Mi è stato chiesto se, in caso di separazione, vi sia il diritto di chiedere all’altro coniuge la restituzione delle somme che sono state spese durante il matrimonio e dei beni donati se questi sono in regime di comunione.
Ebbene, recentemente, proprio su un caso simile si è espressa la Corte di Cassazione (Sentenza n. 21100/2023).
Quindi vediamo insieme il caso e valutiamo se, secondo questa sentenza, nei casi di separazione le spese del matrimonio vanno restituite oppure meno.
Nel caso specifico è stata una ex moglie che, dopo la separazione, ha chiesto lo scioglimento della comunione delle somme ricevute e dei beni donati ai coniugi in occasione del matrimonio oltre alla condanna del marito a restituire in natura (o per equivalente pecuniario) la metà di essi oltre al mobilio e agli arredi di casa acquistati dalla stessa.
La Corte d’Appello ha respinto la domanda della donna ritenendo infondata la richiesta di restituzione dei beni e del denaro ricevuto come donazione nuziale.
I giudici, infatti, avevano ritenuto le somme irripetibili perché si trattava di spese sostenute in funzione del soddisfacimento di esigenze familiari successive al matrimonio.
La donna, tuttavia, non si è arresa e ha deciso di ricorrere in Cassazione.
La Suprema Corte, riesaminando il caso sotto il profilo della legittimità, ha confermato quanto deciso dalla Corte d’Appello.
I Giudici della Suprema Corte hanno sottolineato la circostanza che le somme donate dal padre della sposa, in particolare, fossero state destinate da questi ad entrambi i coniugi e da questi ultimi fossero state utilizzate proprio per organizzare il matrimonio e la loro successiva vita coniugale.
In particolare, si legge in sentenza «Poiché durante il matrimonio ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze, a seguito della separazione non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell’altro per le spese sostenute in modo indifferenziato per i bisogni della famiglia durante il matrimonio».