QUANDO E' UTILE ASSUMERE UN INVESTIGATORE PRIVATO?
Spesso mi si chiede se, nell’ambito di una separazione o di un divorzio, sia utile assumere un investigatore privato.
Assumere un investigatore privato può essere utile, nell’ambito della procedura di separazione giudiziale, se si intende chiedere l’addebito della separazione o se si intende provare un tenore di vita superiore per ottenere un congruo contributo al mantenimento.
La figura dell’investigatore privato è disciplinata dal decreto ministeriale n. 269/2010 e si tratta – sostanzialmente – di un privato cittadino con particolari requisiti (ad es.: laurea triennale, incensuratezza, tirocinio, partecipazione a corsi di formazione, ecc.) cui il Prefetto rilascia la licenza a svolgere l’attività investigativa.
Assumere un investigatore privato è lecito così come lecite sono le sue attività investigative quali, ad esempio, quelle di pedinamento, di scattare foto e girare filmati (sempre che ciò avvenga nel rispetto della privacy e in luogo pubblico), di raccogliere informazioni estratte da documenti di libero accesso, ecc.
Cosicchè, un investigatore privato può essere effettivamente utile nel corso del procedimento di separazione per la ricerca di prove della violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio tra cui, in primo luogo, quello della fedeltà coniugale ma anche prove relative a maltrattamenti e violenze domestiche.
Le prove raccolte da un investigatore privato, possono essere determinanti per la pronuncia di addebito della separazione (pronunciato in tutti i casi in cui la violazione degli obblighi coniugali sia stata causa diretta ed immediata della crisi matrimoniale); pronuncia che, come sappiamo, comporta serie conseguenze patrimoniali quali la perdita del diritto di percepire l’assegno di mantenimento (Cass. 6 luglio 2022, n. 21392) e la perdita dei diritti successori (v. Cass. 12 aprile 2022, n. 11777).
L’addebito – e quindi l’intervento dell’investigatore privato atto a provarlo – può essere utile anche per la determinazione dell’assegno divorzile, ferma restando la diversa natura di quest’ultimo rispetto all’assegno di mantenimento nella separazione (Cass., sez. un., 11 luglio 2018, n. 18287).
La Cassazione, con la sentenza n. 11516/2014 ha affermato che il ricorso all’investigazione privata è del tutto legittimo in caso di separazione (Cass. 24 febbraio 1975, n. 683) ma il coniuge che vi ha fatto ricorso non può chiedere il rimborso delle spese dell’investigatore all’altro coniuge (Cass. 12 aprile 2006, n. 8512; conforme Cass. 24 febbraio 1975, n. 683).
Recentemente, infine, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che la relazione dell’investigatore privato, che normalmente ha solo apporto indiziario, può assumere nel processo valore di vera e propria prova se confermata testimonialmente in udienza: “L’infedeltà del C. – contrariamente a quanto assume l’istante – è stata ritenuta comprovata dalla Corte sulla base della testimonianza dell’investigatore privato, la cui relazione è stata confermata in udienza, assurgendo al valore di prova piena (Cass. 24976/2017)” (cfr. Cass. 6 agosto 2020, n. 16735).