SEPARAZIONE – A CHI SPETTA LA CASA?

In caso di separazione, per sapere a chi spetta la casa coniugale, occorre preliminarmente distinguere il caso dei coniugi senza figli dal caso dei coniugi con i figli.

Se una coppia non ha figli in comune, il destino della casa è regolato dalle norme civilistiche ordinarie.

Quindi se la proprietà della casa è di uno solo dei coniugi, con la separazione la casa spetta a lui e quest’ultimo potrà chiederne la liberazione.

Se la casa, invece, è in comproprietà, in caso di separazione la casa non spetta a nessuno e i coniugi possono decidere cosa fare della loro  casa (se venderla o prendersi la rispettiva parte liquidando l’altro)

Se, invece, la coppia ha avuto figli e questi sono minorenni o maggiorenni non indipendenti economicamente o portatori di handicap, per valutare a chi spetta la casa coniugale occorre far riferimento non al titolo di proprietà ma al genitore che viene scelto come GENITORE COLLOCATARIO PREVALENTE della prole ovverosia come il genitore con cui i figli minorenni (o maggiorenni ma non ancora autosufficienti) restano a vivere stabilmente.

Cosicchè la casa coniugale, anche se di proprietà esclusiva di uno dei coniugi, potrà essere assegnata al coniuge non proprietario se i figli vivranno con quest’ultimo.

Per esempio, in una situazione in cui il marito è proprietario esclusivo dell’abitazione e – nel corso della separazione – si decida che i figli resteranno collocati prevalentemente con la mamma è inevitabile che sia proprio la moglie ad ottenere l’assegnazione dell’abitazione fino a quando i figli non conseguiranno l’indipendenza economica.

SE UNO DEI CONIUGI E’ PROPRIETARIO ESCLUSIVO, COME PUO’ EVITARE DI PERDERE LA CASA IN CASO DI SEPARAZIONE?

Il coniuge che è proprietario di un immobile e non vuole rischiare di poterne perdere la disponibilità in caso di separazione deve evitare di destinare il bene a dimora abituale della propria famiglia.

Tanto per fare un esempio, il coniuge proprietario esclusivo di un appartamento può decidere di darlo in affitto senza mai rischiare di vedere assegnato il diritto di abitazione sull’immobile all’ex moglie.

Il giudice, infatti, può assegnare al genitore collocatario dei figli solo la cosiddetta casa coniugale, quella cioè ove il nucleo familiare viveva stabilmente e non quindi una seconda casa – o la casa vacanze – che non sia mai stata adibita a dimora abituale della famiglia.

È evidente che mettendo in pratica una soluzione di questo tipo vi sarebbe la necessità di trovare per la famiglia una seconda abitazione (eventualmente in affitto) ma è anche vero che, con il canone di locazione percepito dal proprio immobile si può pagare il locatore dell’abitazione ove si andrà a vivere.

SE I GENITORI DI UNO DEI CONIUGI CONCEDONO IN USO AI CONIUGI UNA CASA, COME POSSONO EVITARE DI PERDERLA IN CASO DI SEPARAZIONE?

In questo caso si può adottare la soluzione della cessione dell’immobile in comodato.

E’ consigliabile stipulare un contratto di comodato scritto – registrato all’Agenzia delle Entrate – prevedendo una data di rilascio.

La data di scadenza è essenziale.

Se questa infatti non dovesse essere prevista, il giudice potrebbe disporre l’assegnazione della casa in comodato al coniuga con cui i figli vivranno prevalentemente.

VUOI CONOSCERE, NEL TUO CASO, A CHI SPETTA LA CASA CONIUGALE?

Avv. Simona Russo

Avvocato Simona Russo con studio in Bergamo si occupa di diritto di famiglia, della persona e dell'impresa.

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