NESSUN ASSEGNO DIVORZILE ALLA EX CHE SOSTIENE SPESE ECCESSIVE
La giurisprudenza di legittimità ha escluso l’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge che sosteneva spese per le esigenze di vita quotidiane eccedenti le disponibilità del sussidio di disoccupazione. (Cass. civile, sez. I, 15 dicembre 2022, n. 36802).
Il giudice del gravame, riteneva che la richiedente non avesse provato alcunché in ordine all’apporto alla vita familiare e all’essersi attivata nella ricerca di altra attività lavorativa.
Evidenziava che la situazione denunciata relativamente alla inadeguatezza dei mezzi non poteva considerarsi attendibile non avendo la medesima ritenuto di chiarire come potesse provvedere al pagamento del canone di locazione di spese di vita maggiori alle entrate.
Tali elementi lasciavano fondatamente ritenere la sussistenza di fonti non dichiarate.
Infine, il mancato deposito dell’accordo raggiunto in sede di licenziamento e della documentazione relativa al tfr, malgrado fossero stati più volte sollecitati, confermava l’inaffidabilità della richiedente ex art 116, secondo comma c.p.c.
Il quadro probatorio, insindacabilmente valutato dalla Corte d’Appello e confermato dalla Suprema Corte, aveva fondato il proprio convincimento sulla capacità di spesa attuale e sulla mancanza colpevole di un quadro effettivo della consistenza economico patrimoniale e reddituale della parte ricorrente.