SE IL MARITO NON SI OPPONE AL TRADIMENTO NON C’E’ ADDEBITO.

Non può essere pronunciato l’addebito della separazione alla moglie se il marito è a conoscenza della relazione extraconiugale ed è rimasto inerte.

Questo è quello che stabilisce la Cassazione civile, sez. VI-1, ordinanza 8 novembre 2022, n. 32848.

Precisamente la Suprema Corte afferma che il tradimento posto in essere dalla moglie (che ha addirittura concepito un bambino con un altro uomo) non è sufficiente per far scattare l’addebito della separazione a carico della donna.

La decisione è connessa alla circostanza che, anche il marito, a sua volta, aveva lasciato il tetto coniugale quattro anni prima per lavoro ed era rimasto inerte alla notizia della relazione extraconiugale intrapresa dalla consorte.

Il trasferimento fuori regione del marito, infatti, era avvenuto subito dopo la celebrazione del matrimonio ed era stato motivo di una precoce crisi coniugale dal punto di vista della moglie.

Di contro, il marito sosteneva che la ragione della crisi fosse riconducibile alla relazione extraconiugale intrattenuta dalla moglie, dalla quale era nato un figlio, da lui disconosciuto.

Sennonchè, il Tribunale ha escluso l’addebito all’uno o all’altra per difetto di prova e la Corte d’Appello ha confermato la decisione.

In particolare la Corte poneva l’accento sul fatto che la donna, da un lato, non avesse provato che la decisione del marito di recarsi fuori regione per reperire un’attività lavorativa avesse configurato l’abbandono della casa familiare.

D’altro canto, sempre a parere della Corte, il marito non avrebbe provato che la relazione extraconiugale era stata la causa efficiente della crisi coniugale, essendo al contrario emerso che la relazione extraconiugale dalla quale era nato il bimbo era stata conseguenza e non causa della crisi già in atto, trattandosi di fatti risalenti a un periodo di forti contrasti fra i coniugi.

La Corte d’appello inoltre ha posto l’accento sull’inerzia a fronte della relazione extraconiugale posto che l’uomo, venuto a conoscenza della relazione extraconiugale della moglie, non aveva intrapreso alcuna iniziativa nell’immediatezza della conoscenza di tale condotta, limitandosi a spiegare domanda riconvenzionale in seguito alla chiamata in giudizio da parte della moglie.

Di conseguenza, il lasso di tempo trascorso tra la scoperta dell’infedeltà (giugno 2013) e l’iniziativa giudiziaria (costituzione in giudizio nel 2017) ha indotto la corte di merito a ritenere che il progetto di vita separata fosse stato condiviso da ambedue i coniugi, a fronte della constatazione di una situazione di intollerabilità della vita in comune, a nulla rilevando la pregressa condotta di infedeltà della donna.

Il ricorso per Cassazione dell’uomo viene dichiarato inammissibile.

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Avv. Simona Russo

Avvocato Simona Russo con studio in Bergamo si occupa di diritto di famiglia, della persona e dell'impresa.

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