RIFORMA DEL PROCESSO DI FAMIGLIA – Le disposizioni in vigore dal 22 giugno 2022


La L. 206/2021 contempla disposizioni di carattere precettivo applicabili a tutti i procedimenti che verranno instaurati a partire dal 22 giugno 2022 e precisamente:

  • Modifica dei criteri del riparto di competenza tra T.O. e T.M.

Intervenendo sull’art. 38 disp. att. c.c la riforma sancisce la vis atractiva del T.O. anche in caso di prevenzione del procedimento innanzi al TM. L’unico limite è rappresentato dall’art. 709-ter c.p.c. in quanto, se introdotto con riferimento all’attuazione di provvedimenti emessi dal TM, dovrà essere radicato di fronte a quest’ultimo.

  • Nuova formulazione dell’art. 403 c.c.

La disposizione è stata interamente riscritta ed è stata prevista una giurisdizionalizzazione della procedura di allontanamento del minore dalla propria famiglia. In particolare, il legislatore ha previsto un articolato controllo giurisdizionale e l’ascolto delle parti e del minore (ma non dei Servizi Sociali). Sono stati, inoltre, previsti tempi adeguati: dalla Pubblica Autorità al Pubblico Ministero (avviso orale immediato e relazione entro le 24h); dal Pubblico Ministero al T.M. (revoca da parte del Pubblico Ministero o richiesta di convalida al Tribunale per i Minorenni entro le 72h); per il Tribunale per i Minorenni tanto nella fase prima dell’udienza (convalida nomina curatore speciale e relatore – fissazione udienza nei successivi 15 giorni entro le 24h), che in udienza (ascolto minore e genitori e decreto revoca o convalida entro 15 giorni).

  • Revisione delle norme sul curatore speciale del minore.

Il legislatore è intervenuto sulle disposizioni di cui all’art. 78 e all’art. 80 c.p.c.  riordinando le ipotesi in cui al minore deve essere riconosciuta la qualità di parte del processo e, quindi, in cui deve essergli nominato un curatore speciale (v. comma 30 e 3, art. 1, L. 206/21).

In particolare, ferma restando la necessità della nomina nell’ipotesi di conflitto di interessi del minore con il proprio genitore, sono state tipizzate altre ipotesi distinguendo tra quelle in cui la nomina è obbligatoria a pena di nullità (es. decadenza responsabilità genitoriale; provvedimento confermativo dell’allontanamento familiare ex art. 403 c.c.; affidamento eterofamiliare, procedimenti per la dichiarazione dello stato di abbandono del minore; situazione di pregiudizio del minore tale da precluderne l’adeguata rappresentanza processuale e richiesta del minore ultraquattordicenne) da quelle in cui è, invece, facoltativa (temporanea inadeguatezza dei genitori per gravi ragioni a rappresentare interessi del minore).

Inoltre, è stato ridisegnato, il procedimento per la nomina e la revoca del curatore speciale (per gravi inadempienze o per il venir meno dei presupposti della sua nomina) e si è introdotta altresì la possibilità per quest’ultimo di avere poteri di natura sostanziale. La norma, poi, impone al curatore speciale l’ascolto del minore e consente allo stesso minore che abbia compiuto 14 anni, ai genitori, al tutore e al PM, di chiedere, con istanza motivata, la revoca del curatore. In questo modo, dunque, nel “nuovo” curatore speciale del minore vengono a concentrarsi le separate figure originarie del curatore e del difensore del minore, dal momento che tale figura assumerà le vesti anche di difensore tecnico del minore, ruolo, quest’ultimo, che sarà consentito, con la nuova specializzazione ad hoc, agli avvocati iscritti allo speciale albo.

  • Estensione dell’ambito di operatività della negoziazione assistita.

Estensione dell’ambito applicativo di tale istituto ai casi di figli minori nati fuori dal matrimonio, nonché ai casi di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori dal matrimonio e per la modifica delle condizioni già determinate. Potrà altresì essere conclusa tra le parti per raggiungere una soluzione consensuale per la determinazione dell’assegno richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne non autosufficiente, per la determinazione di alimenti di cui all’art. 433 c.c. e per la modifica di tali determinazioni (v. comma 35, art. 1, L. 206/21).

  • La nuova formulazione dell’art. 709-ter c.p.c.

Il giudice potrà individuare la somma giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione/inosservanza del provvedimento.

  • Specializzazione per i CTU in materia familiare.

La riforma dà una maggiore attenzione all’iscrizione, alla formazione e alla correttezza delle nomine per ciò che attiene ai consulenti tecnici e periti, nonché alla creazione di un Albo unico dal quale i magistrati e i difensori potranno attingere le professionalità necessarie più confacenti al caso di specie. Al tal fine, il comma 34, art. 1 della L. 206/2001, modifica l’art. 13 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile dedicata all’albo del CTU e, quindi, nel predetto albo, dal 22 giugno 2022, oltre alle categorie medico chirurgica, industriale, commerciale, agricola, bancaria e amministrativa troveremo anche quelle della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell’età evolutiva e della psicologia giuridica o forense.

Avv. Simona Russo

Avvocato Simona Russo con studio in Bergamo si occupa di diritto di famiglia, della persona e dell'impresa.

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