REVERSIBILITA’: COME SI DIVIDE TRA L'EX CONIUGE DIVORZIATO E IL CONIUGE SUPERSTITE?
Come si divide il trattamento di reversibilità tra l’ex (coniuge divorziato) e il coniuge superstite?
Considerato che entrambe le tipologie di coniuge (ex e superstite) hanno i requisiti per percepire la pensione di reversibilità, occorre precisare come venga realizzata la ripartizione del trattamento di reversibilità tra il coniuge divorziato e il coniuge superstite.
Orbene, la ripartizione va effettuata sulla base dei seguenti criteri legali e giurisprudenziali:
- criterio della durata dei rispettivi matrimoni
- entità dell’assegno di mantenimento eventualmente riconosciuto all’ex coniuge divorziato
- condizioni economiche degli aventi diritto
- elementi correlati alla finalità solidaristica dell’istituto quali, ad esempio, la rispettiva durata delle convivenze prematrimoniali.
E’ utile sapere, peraltro, che la convivenza “more uxorio” non ha una semplice valenza “correttiva” dei risultati derivanti dall’applicazione del criterio della durata del rapporto matrimoniale, bensì assurge a vero e proprio titolo distinto e di autonomo rilievo giuridico se il coniuge interessato provi la stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale.
Ciò non di meno è anche utile ricordare che non va mai confusa la durata delle convivenze con la durata dei matrimoni, cui si riferisce il criterio legale, né va mai considerata l’entità dell’assegno divorzile dell’ex coniuge quale limite legale alla quota di pensione attribuibile al coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso.
Cass. Civ., Sez. Lav., Ord., 14 giugno 2023, n. 16960; Pres. Berrino, Rel. Calafiore