In data 20.04.2022, la Commissione Parlamentare d’inchiesta sul Femminicidio ha rassegnato le proprie conclusioni dopo le indagini portate a termine presso i T.O. e i T.M. su tutto il territorio nazionale.
Gli esiti hanno confermato le criticità già segnalate dal GREVIO e dal Consiglio Superiore della Magistratura.
E’ emerso che nella maggior parte dei procedimenti italiani, la violenza di genere non è attenzionata neanche in presenza di specifiche allegazioni e che, conseguentemente, nessuna specifica istruttoria viene compiuta per verificare se, in concreto, le condotte violente descritte dalla donna negli atti di causa (o riferite nel corso delle udienze) siano state effettivamente poste in essere.
Viene confermata la circostanza che nessuna cautela viene adottata per evitare forme di vittimizzazione secondaria nel corso del procedimento, che la presenza del Pubblico ministero è quasi sempre formalistica.
Dalle rilevazioni statistiche emerge altresì che i Giudici adottano provvedimenti standardizzati nonostante le allegazioni di condotte violente: nella maggior parte dei casi viene disposto l’affidamento condiviso dei figli con collocamento presso la madre e la disciplina delle frequentazioni paterne senza che siano adottate particolari cautele.
Le consulenze tecniche e le richieste rivolte ai servizi socio assistenziali in merito alle relazioni familiari non solo sono disposte raramente ma non vengono quasi mai estese all’esame dei riferimenti alla violenza né prescritti particolari accorgimenti a difesa della vittima di violenza o dei minori.
L’ascolto del minore viene disposto in un numero limitato di casi.
Le criticità evidenziate impongono, quindi, l’adozione di provvedimenti normativi e di buone prassi, ma soprattutto rendono necessaria la specializzazione di tutti gli operatori.
Recentemente, la questione è stata affrontata nella legge 26 novembre 2021, n. 206.
La norma citata prevede che in presenza di allegazioni di violenza domestica o di genere siano assicurate:
- adeguate misure di salvaguardia e protezione,
- modalità di coordinamento con altre autorità giudiziarie,
- l’abbreviazione dei termini processuali nonché specifiche disposizioni processuali e sostanziali per evitare la vittimizzazione secondaria.
- esclusione della mediazione e del tentativo di conciliazione
E’ stato osservato che – comunque sia – prima ancora di valutazioni e accertamenti psicologici, tutti gli operatori coinvolti a vario titolo nel ciclo della violenza devono “riappropriarsi dei fatti” interrogandosi ed accertando le ragioni.
Se il Giudice non si fa parte attiva nel cercare di comprendere cosa è accaduto in quella famiglia (capendo chi ha fatto cosa), il rischio è che si decida su sensazioni o su vaghe valutazioni pseudo diagnostiche con il risultato evidente di una vittimizzazione secondaria della donna e dei figli di quest’ultima e conseguente naturale disincentivazione alla denuncia della violenza di genere.