PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E MANTENIMENTO

Le partecipazioni societarie senza divisione di utili si valutano per determinare l’assegno di mantenimento?

Quando il coniuge obbligato a versare l’assegno di mantenimento è titolare di partecipazioni societarie ci si domanda se le stesse debbano essere considerate ai fini della quantificazione dell’assegno di mantenimento.

In fase di separazione, infatti, capita di assistere a situazioni in cui uno dei due coniugi dichiari una condizione reddituale inferiore al suo effettivo tenore di vita.

Tra i molti scenari possibili, vi è l’ipotesi in cui il coniuge titolare di cospicue partecipazioni societarie dichiari redditi minimi perchè la società non ha distribuito gli utili fra i soci e quindi i soldi non sono materialmente entrati a far parte del patrimonio del coniuge obbligato.

Ebbene ci si domanda, in questi casi, se il denaro che non entra materialmente nelle tasche dei soci costituisca comunque una fonte di reddito.

La risposta ce la fornisce la Suprema Corte che, con diverse pronunce, ha stabilito che al reddito del coniuge obbligato al mantenimento vanno imputati anche gli utili non distribuiti derivanti dalla partecipazione a società di capitale.

Quando si parla di  assegno di mantenimento, dunque, per i giudici, la distinta soggettività giuridica della società (rispetto alla persona fisica che ne detiene la partecipazione) e la mancata distribuzione degli utili non sono un’ostacolo alla imputazione degli importi non distribuiti al componimento del reddito del coniuge obbligato.

Quindi se uno dei coniugi detiene partecipazioni societarie e se il bilancio della società indica degli utili, indipendentemente dal fatto che questi siano distribuiti o meno, il Tribunale  dovrà considerarli nel computo della situazione reddituale-patrimoniale complessiva del coniuge obbligato ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento (Cass. Civ. n. 6103/2022).

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Avv. Simona Russo

Avvocato Simona Russo con studio in Bergamo si occupa di diritto di famiglia, della persona e dell'impresa.

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