Le relazioni omosessuali, sono tutelate dall’articolo 2 della nostra Costituzione.
Da tempo la legge ha riconosciuto tutela alle unioni di persone dello stesso sesso, ma la legge tutela anche la genitorialità delle persone che hanno scelto un orientamento omosessuale?
Con il passare degli anni, infatti, abbiamo assistito ad una profonda evoluzione del concetto di famiglia.
Sulla scia di questo profondo cambiamento sociale, è cambiato anzitutto anche l’orientamento della Corte Europea che ha sancito che “negare l’affidamento di un bambino a una persona omosessuale costituisce una discriminazione in base agli artt. 8 e 14 della CEDU” (cfr. caso X. c. Polonia ric. 20741/10 del 16 settembre 2021).
In un caso particolarmente interessante, infatti, la Corte Europea condannava la Polonia per violazione dell’art. 14 in combinato disposto con l’art. 8 della CEDU con riferimento ad un caso in cui il Giudicante polacco si era pronunciato a favore dell’affidamento esclusivo al padre di quattro minori sulla scorta del semplice fatto che la madre aveva intrapreso una relazione sentimentale con un’altra donna.
La Corte polacca aveva, di fatto e chiaramente, espresso un pregiudizio scientificamente infondato sostenuto da relazioni dei consulenti psicologi che ritenevano compromesse le capacità genitoriali della madre per il suo cambiamento di orientamento sessuale e per la sua relazione omosessuale.
La Corte Europea, di contrappunto, ha avuto modo di esprimersi a sostegno della tutela della OMOGENITORIALITA’ essendo chiaro che la capacità genitoriale non possa essere subordinata all’orientamento sessuale del genitore e che l’affidamento dei figli non possa essere condizionato e/o discriminato sulla base delle predette scelte personali e intime del genitore.