Quali sono le conseguenze se nell'atto di precetto manca l'avviso al debitore su come porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento?
Un debitore riceve la notifica di un atto di precetto con cui gli si intima il pagamento del credito vantato dal mittente ma si accorge che è stato omesso l’avviso su come porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento previsto dalla legge (art. 480, 2 c., cpc).
Il debitore ha deciso di proporre opposizione al precetto motivando la nullità del suddetto precetto per l’omissione dell’avvertimento di cui all’art. 480, comma 2, c.p.c., concernente la possibilità di concludere un accordo di composizione della crisi o di proporre un piano del consumatore.
Il Tribunale di Milano, investito della questione, ha rigettato la domanda.
Il debitore ha allora proposto ricorso per cassazione avverso la pronuncia del Tribunale, evidenziando, tra le altre cose, che l’inserimento nell’art. 480, comma 2, c.p.c. dell’obbligo di avvertire il debitore che può porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento subito dopo quello che sancisce la nullità dell’atto di precetto privo di determinati requisiti, implica che anche tale obbligo è previsto a pena di nullità.
La Corte di Cassazione, con il provvedimento in commento, ha rigettato il ricorso in relazione al summenzionato motivo, enunciando il seguente principio di diritto: “l’omissione dell’avvertimento di cui all’art. 480c.p.c., comma 2, (introdotto dal D.L. 83/2015, convertito in L. 132/2015) – che prescrive che il creditore precettante debba informare il debitore intimato dell’opportunità di proporre una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. 3/2012- costituisce mera irregolarità e non determina la nullità del precetto, giacché la nuova disposizione non commina espressamente tale sanzione, nè essa è altrimenti desumibile, la novella non essendo posta a presidio della posizione processuale del debitore, bensì avendo soltanto l’obiettivo di promuovere o stimolare un più massiccio ricorso a dette nuove procedure”.
Insomma, secondo la Cassazione (sentenza n. 23343/2022) l’omesso inserimento dell’avvertimento sulla possibilità di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento non comporta la nullità del precetto, non essendo tale sanzione espressamente prevista dal legislatore.