Quando, dopo la separazione, uno dei genitori allaccia una relazione con un nuovo partner è naturale che si chieda come comportarsi con i figli e quando sia opportuno presentar loro il/la nuovo/a compagno/a.
Chi si accinge a tali valutazioni, infatti, non può ignorare la comprensibile diffidenza dell’altro genitore dei bambini e non può ignorare l’esigenza di rispettare l’emotività dei figli.
Se ti stai chiedendo se esista una norma di legge che regoli le tempistiche per presentare il tuo nuovo compagno (o la tua nuova compagna) ai tuoi figli e se ti stai domandando se ci siano regole per organizzare la successiva frequentazione, ti rispondo subito che la figura del “nuovo partner” non è in alcun modo contemplata dal Codice civile.
Non esiste quindi alcun impedimento né alcuna possibilità di limitare o evitare che i figli conoscano e frequentino il tuo nuovo compagno o la tua nuova compagna.
Questo perché, un eventuale divieto aprioristico lederebbe il diritto di visita tra genitore e figli in situazioni in cui, per esempio, nei giorni disponibili il genitore si debba trovare a scegliere tra i figli e il nuovo (o la nuova) partner.
In questo senso si è già pronunciato il Tribunale di Milano il 23 marzo 2013 con propria Ordinanza dalla quale si ricava che: ‘In assenza di pregiudizio per il minore, e adottando le opportune cautele, il genitore ha diritto a coinvolgere il proprio figlio nella sua nuova relazione sentimentale, trattandosi di una formazione sociale a carattere costituzionale”.
QUANDO E’ OPPORTUNO PRESENTARE IL NUOVO PARTNER AI FIGLI?
Se la relazione è stabile, se non vi è pregiudizio per i figli e se si dottano le opportune cautele, il genitore separato ha diritto a coinvolgere i propri figli nella sua nuova relazione sentimentale quando lo ritiene opportuno.
Tra le cautele adottabili nell’interesse dei figli, vi è senz’altro l’introduzione dell’idea del rapporto prima dell’introduzione della persona stessa.
Sarebbe cioè opportuno iniziare a comunicare ai figli la possibilità che il papà (o la mamma) siano coinvolti in un nuovo rapporto sentimentale prima di presentare loro effettivamente il nuovo partner, dando così ai bambini il tempo di elaborare questa informazione.
Altra cautela potrebbe essere quella di chiarire ai figli la differenza dei ruoli.
I bambini, infatti, dovranno avere ben chiaro che il nuovo fidanzato della mamma (o la nuova fidanzata del papà) sono figure distinte rispetto ai genitori che rimarranno sempre il loro principale punto di riferimento.
In questa fase (in cui sono molte le emozioni che possono provare i figli) di grande rilievo sarà l’atteggiamento dell’altro genitore.
Se l’altro genitore accetta di buon grado la presenza di un nuovo partner nella vita dell’ex – una volta assicuratosi che il nuovo compagno/a sia una “brava persona” – si dovrà comportare di conseguenza cercando di non veicolare messaggi di disvalore ai bambini ed evitando di porre i figli di fronte ad un conflitto di lealtà.
Purtroppo capita, a volte, che ciò non avvenga.
L’arrivo di un nuovo compagno nella vita dell’ex partner viene percepito come un pericolo e capita che si possa maturare il timore che il nuovo partner possa alienare l’affetto dei figli.
Può capitare, quindi, che vengano poste in essere dal genitore geloso strategie difensive quali, per esempio, mettere in cattiva luce il nuovo compagno, incaricare i figli di riferire tutto ciò che il nuovo partner fa o dice, imporre all’ex partner il divieto di frequentare il figlio insieme al nuovo compagno/a.
Questi comportamenti danneggiano, in primis, i figli perché si sentiranno condizionati nel nuovo rapporto dal patto di fedeltà che ha imposto loro il genitore che soffre di gelosia.
Su tutto, dunque, valga la regola del buon senso e della sensibilità dei genitori, chiamati ad avere – rispettivamente – l’uno la massima attenzione nell’introdurre un nuovo compagno nella vita dei figli e l’altro ad accettare questa nuova figura con equilibrio per evitare ai propri bambini traumi e possibili sofferenze.
Occorre considerare, in ultimo, che attualmente le famiglie “ricomposte” sono un “nuovo trend” che consegue all’alta incidenza di separazioni familiari e che, dunque, bisogna cercare di stabilire nuovi equilibri familiari e relazioni positive per la serenità di tutti i protagonisti.
SI PUO’ VIETARE LA FREQUENTAZIONE CON IL NUOVO PARTNER?
Il divieto di frequentazione del nuovo compagno trova giustificazione solo se esiste un comprovato rischio per la prole ovverosia se vi siano evidenze di un pregiudizio all’educazione, alla formazione o alla sicurezza personale dei figli.
Eppure accade sempre più spesso che, in sede di separazione, divorzio o interruzione di convivenza, i genitori chiedano ai rispettivi legali o al Tribunale di limitare il diritto di visita dell’altro genitore affinché i figli non abbiano contatti con il nuovo partner dell’altro.
Tale richiesta ha, evidentemente, una matrice di natura esclusivamente psico-emotiva in capo al genitore richiedente e nasce dal senso di frustrazione, impotenza e paura al pensiero che una terza persona estranea possa inserirsi nella vita dei propri figli.
Eppure, come detto, occorre sforzarsi ad accettare la nuova figura se non sussistono pregiudizi per i minori perché non può essere accolta la richiesta del genitore volta a inibire i rapporti tra i figli e il nuovo partner dell’ex in quanto contraria all’interesse stesso dei minori.
I figli, infatti, continuano ad avere due genitori e, secondo il principio della bigenitorialità, hanno diritto di partecipare alla vita di entrambi nella sua interezza.
Quindi, il nuovo partner del genitore (alle condizioni accennate) rientra certamente tra le persone con le quali i figli devono e possono avere un rapporto significativo per partecipare con pienezza alla vita del proprio genitore.
Ne consegue che, ove non sussistano situazioni gravi, è normale e anche fisiologico che i figli abbiano contatti e frequentino regolarmente i nuovi partner dei genitori e, dunque, è normale che il genitore separato abbia diritto a coinvolgere il figlio nella sua nuova relazione sentimentale nei tempi e nei modi che egli ritenga opportuni.