Moglie autonoma e assegno divorzile.

Le Sezioni Unite avevano già stabilito che la funzione assistenziale dell’assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado autonomia economica tale da garantire l’autosufficienza astratta, ma in concreto, deve anche tener conto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, e, conseguentemente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell’altro coniuge (Cass. S.U. 18287/18).

In considerazione di ciò, nel caso in esame, la Corte d’Appello ha valorizzato il lungo periodo di convivenza tra i coniugi (23 anni), nei quali il ricorrente ha potuto dedicarsi con maggiore impegno, dedizione e serenità al proprio lavoro e alla propria realizzazione professionale (conseguendo, man mano, redditi sempre più crescenti), beneficiando effettivamente della attenzione e dell’accudimento prestato dalla coniuge alla figlia e all’ambiente domestico, nonostante la signora abbia comunque svolto in pieno il proprio lavoro di insegnante, infatti l’ex moglie non aveva sacrificato aspettative professionali in ragione delle maggiori incombenze familiari, tanto è vero che ha ridotto ad Euro 1200,00 mensili (da Euro 1.500,00 mensili) l’assegno riconosciuto alla coniuge dal giudice di primo grado.

Cass. Civ. 29195/2021.

Avv. Simona Russo

Avvocato Simona Russo con studio in Bergamo si occupa di diritto di famiglia, della persona e dell'impresa.

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