L’adozione dei singles.

Di recente l’argomento è tornato a far discutere.

Tutto muove dal caso di una donna magistrato (single) che aveva dichiarato la propria disponibilità ad adottare un minore straniero sollevando la questione di legittimità costituzionale della legge (art. 29-bis, L. 4 maggio 1983 n. 184) nella parte in cui non prevedeva la possibilità di adozione per i cittadini italiani non coniugati.

La Corte Costituzionale (sentenza 23 dicembre 2021 n. 252) ha dichiarato tuttavia inammissibile la questione di legittimità costituzionale.

Com’è noto, infatti, il nostro legislatore ha optato per la regola dell’adozione di entrambi i coniugi, sebbene sia consentito – in casi particolari – l’adozione da parte di un singolo soggetto.

Insomma, la normativa italiana – oltre ad escludere l’adozione per i conviventi more uxorio – accoglie una sola delle opzioni prospettate dalla Convenzione di Strasburgo 24 aprile 1967 in materia di adozione dei minori: quella, cioè, che prevede che l’adozione possa essere riconosciuta ai coniugi uniti in matrimonio e non pure quella, egualmente prospettata nella stessa Convenzione della persona single.

Peraltro, l’art. 1 dell’art. 6 della Convenzione di Strasburgo non rende obbligatoria l’introduzione dell’adozione da parte di una persona sola non imponendo agli Stati alcun obbligo in tal senso, ma conferendo loro soltanto una mera facoltà.

La legge n. 184 del 1983 si è avvalsa di questa facoltà, consentendo l’adozione di persone singole solo nei casi previsti dai commi 4 e 5 dell’art. 25 o “in casi particolari” (art. 44) e in questi ultimi, senza gli effetti dell’adozione c.d. legittimante.

Giova citare, in ultimo, un consolidato orientamento del Tribunale per i Minorenni dell’Emilia Romagna che ritiene  applicabili gli artt. 64 ss. della L. 31 maggio 1995, n. 218 con conseguente “riconoscimento automatico” di sentenze straniere che dispongono l’adozione a favore di un single giudicate non in contrasto con l’ordine pubblico italiano.

Il Tribunale dei minorenni di Genova, inoltre, in data 8 settembre 2017 ha riconosciuto efficace in Italia un provvedimento di adozione piena emesso in Benin nei confronti di una single italiana che aveva risieduto in quel Paese, per più di due anni.

In questo caso è stato applicato l’art. 36, comma 4, L. n. 184/1983 ai sensi del quale “l’adozione pronunciata dalla competente autorità di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i minorenni, purché conforme ai princìpi della Convenzione.

Si tratta di un provvedimento che ha inaugurato una nuova stagione in una materia, che nella maggior parte dei casi, non ha mai visto riconosciuta l’adozione internazionale conseguita da una persona singola all’estero come adozione piena.

Avv. Simona Russo

Avvocato Simona Russo con studio in Bergamo si occupa di diritto di famiglia, della persona e dell'impresa.

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