RIFORMA CARTABIA SUL DIRITTO DI FAMIGLIA:
IL RITO UNICO E L’AMBITO APPLICATIVO
Tra le innovazioni più significative introdotte dalla Riforma Cartabia in tema di diritto di famiglia rientra, senz’altro, la previsione di un rito unico destinato alle persone, alle famiglie e ai minori di età.
Con la L. n. 206 del 2021 (con la quale si conferisce delega al Governo per la promulgazione dei decreti attuativi) sono stati concepiti importanti e innovativi interventi in materia di diritto di famiglia con lo scopo di procedere al riordino di una cornice legislativa frammentaria e, a tratti, incoerente.
Così, al libro II del codice di procedura civile, dopo il Titolo IV, è stato inserito un “Titolo IV- bis” rubricato “Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie” rispetto al quale l’art.473 bis, 1° comma, precisa che le disposizioni del titolo in commento si applicano ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni, salvo che la legge disponga diversamente.
Sono esclusi dall’ambito di applicazione i procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, i procedimenti di adozione di minori di età e i procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea.
Le norme che riguardano il rito unico entreranno in vigore dal 1° marzo 2023 con un anticipo di ben 4 mesi.
Il decreto legislativo di attuazione della riforma Cartabia per quanto riguarda il processo civile, infatti, aveva fissato come termine il 30 giugno 2023 ma la legge di bilancio ha modificato le disposizioni transitorie, con il risultato che parte della riforma entrerà in vigore con largo anticipo.