LE REGOLE DA SEGUIRE SE HAI FIGLI MINORI E INTENDI CHIEDERE L’EMISSIONE O IL RINNOVO DEL TUO PASSAPARTO
Indipendentemente dal fatto che la vostra famiglia sia ancora unita o che siate, invece, separati o divorziati … vi occorre sapere che se siete GENITORI di figli minorenni e volete richiedere il passaporto vi servirà l’espressione del consenso dell’altro genitore.
L’assenso dell’altro genitore può essere prestato mediante la firma dinnanzi al Pubblico Ufficiale presso l’ufficio preposto (Questura/Commissariato di Polizia) oppure mediante sottoscrizione di una dichiarazione di assenso firmata.
Nel caso in cui l’altro genitore, invece, si opponesse al rilascio del passaporto o, semplicemente, rifiutasse di prestare il consenso …. l’unica soluzione possibile resterebbe quella di rivolgersi al Giudice Tutelare.
La procedura fortunatamente è abbastanza semplice: il genitore interessato al rilascio del passaporto dovrà presentare una domanda presso il Tribunale competente facendo valere le proprie ragioni e chiedendo l’autorizzazione al rilascio del passaporto.
Il Giudice Tutelare, sentite anche le ragioni del genitore che non ha espresso il consenso, deciderà sul da farsi e, se riterrà valide le motivazioni addotte dal genitore richiedente, rilascerà l’autorizzazione al rilascio del passaporto che avrà la stessa valenza del consenso dell’altro genitore.
Il consenso dell’altro genitore invece NON E’ NECESSARIO se il genitore richiedente il passaporto è titolare di un provvedimento di affidamento esclusivo del figlio minore, potendo in questo caso assumere autonomamente le decisioni nell’interesse del minore.
Quanto sopra esposto si riferisce alle procedure di rilascio nei confronti di cittadini comunitari che, evidentemente, cambiano sensibilmente nel caso in cui l’altro genitore sia extracomunitario.
Nel caso di genitore extracomunitario ma residente in Italia, infatti, la firma dell’atto di assenso al rilascio del passaporto deve essere autenticata da un pubblico ufficiale (allegando carta d’identità e permesso di soggiorno) nel caso, invece, di genitore extracomunitario non presente in Italia, il genitore extracomunitario dovrà rilasciare il proprio assenso esclusivamente presso l’Ambasciata o il Consolato italiano del suo paese di residenza.
Tale assenso dovrà poi essere inviato dall’Autorità consolare che ha ricevuto l’atto di assenso, all’ufficio Passaporti della Polizia di Stato.