FOCUS RIFORMA: LA RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE

QUALI SONO I PRINCIPI DEL RIPARTO DELLE COMPETENZE TRA IL TRIBUNALE PER I MINORENNI E IL TRIBUNALE ORDINARIO?

La riforma Cartabia in tema di diritto di famiglia, nel regolare il rito unico destinato alle persone, alle famiglie e ai minori di età, innova anche la norma che attiene alla ripartizione delle competenze tra il Tribunale per i Minorenni e il Tribunale Ordinario.

Il legislatore, in particolare, riordina i criteri di riparto delle competenze cercando di correggere gli aspetti critici emersi nel passato favorendo una sostanziale estensione delle competenze al Tribunale Ordinario in previsione dell’attuazione del rito unico e regolando espressamente il meccanismo della vis attractiva tra un Tribunale e l’altro.

L’attribuzione della competenza al Tribunale ordinario riguarda – a grandi linee – tutti i procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale quando tra le medesime parti sia pendente un giudizio di separazione e/o di divorzio e ciò al fine evidente di contenere i rischi sul contrasto di giudicati tra decreti (in materia di responsabilità genitoriale) e sentenze sull’affidamento (in sede di separazione o divorzio) che non raramente si erano verificati in passato con la normativa previgente.

COSA STABILISCE OGGI LA NORMA?

Le regole sono contenute all’art. 1 comma 28 della riforma, che a sua volta modifica l’articolo 38 delle disposizioni per l’attuazione del Codice civile stabilendo che – avuto riguardo ai procedimenti introdotti dopo il 28 giugno 2022 – sono di competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti previsti dagli articoli 84, 90, 250, ultimo comma, 251, 317 bis, ultimo comma, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del Codice Civile.

Il tribunale per i minorenni, insomma, è anzitutto sempre competente a decidere sui ricorsi dei nonni per mantenere rapporti con i nipoti (articolo 317-bis, ultimo comma).

La competenza sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale (articolo 330) e sulla reintegrazione (articolo 332) nonché quella sui provvedimenti in caso di condotta del genitore pregiudizievole ai figli (articolo 333) e sull’amministrazione del patrimonio del minore (articoli 334 e 335) può subire un’eccezione potendo il giudizio di fatto essere “attratto” al tribunale ordinario.

Sono, infatti, di competenza del Tribunale ordinario, i procedimenti previsti dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del Codice Civile (anche se instaurati su ricorso del pubblico ministero) quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, un giudizio di separazione, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero giudizio ai sensi degli articoli 250, quarto comma, 268, 277, secondo comma, e 316 del codice civile, dell’articolo 710 del codice di procedura civile e dell’articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898.

COME VIENE REGOLATO IL MECCANISMO DELLA VIS ATTRACTIVA?

Nel caso in cui il Tribunale Ordinario attragga alla propria competenza un procedimento incardinato avanti il Tribunale per i Minorenni, a mente di quanto sopra detto, quest’ultimo Tribunale, d’ufficio o su richiesta di parte, senza indugio e comunque entro il termine di quindici giorni , adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale ordinario, innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua.

I provvedimenti adottati dal tribunale per i minorenni conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale ordinario.

Il pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, nei casi di trasmissione degli atti dal tribunale per i minorenni al tribunale ordinario, provvede alla trasmissione dei propri atti al pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario.

Considerato quanto sopra è evidente come il meccanismo della vis attractiva abbia trovato una disciplina esplicita che opera quando le domande giudiziali sopra elencate vengono proposte avanti il Tribunale Ordinario in un giudizio pendente o avviato dopo, tra le stesse parti in materia di separazione, divorzio o di modifica delle condizioni, o sulla richiesta del genitore di riconoscere il figlio se l’altro si oppone, sull’impugnazione del riconoscimento, sui provvedimenti della sentenza dichiarativa della filiazione o sulla responsabilità genitoriale.

Resta, tuttavia, da definire il vuoto legislativo venutosi a creare in tema di impugnabilità di questo provvedimento e dell’eventuale meccanismo di raccordo con il Tribunale Ordinario.

CHI E' COMPETENTE A DECIDERE LE LITI TRA GENITORI SU INADEMPIENZE E VIOLAZIONI?

Per evitare contrasti tra le pronunce sulla responsabilità genitoriale e quelle sull’affidamento dei figli all’esito di separazioni o divorzi, il nuovo sistema prevede che il ricorso in base all’articolo 709-ter del Codice di procedura civile (per risolvere le liti tra i genitori in caso di inadempienze o di violazioni) sia riservato al tribunale per i minorenni se tra le parti è già pendente o è avviata successivamente una causa sulla responsabilità genitoriale.

Se, invece, il procedimento in base all’articolo 709-ter è già pendente o viene instaurato autonomamente dinanzi al tribunale ordinario, questo, d’ufficio o su richiesta di parte, adotta al massimo in 15 giorni le misure temporanee e urgenti nell’interesse del minore e trasmette poi gli atti al tribunale per i minorenni, di fronte al quale il procedimento continua dopo essere stato riunito alla causa sulla responsabilità genitoriale.

In questo caso, le decisioni adottate dal tribunale ordinario mantengono validità fino a conferma, modifica o revoca da parte del tribunale per i minorenni.

Il tribunale per i minorenni è competente per il ricorso previsto dall’articolo 709-ter del codice di procedura civile quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra  le  stesse parti, un procedimento previsto dagli articoli 330, 332, 333,  334  e 335 del codice civile.

In altre parole, il Tribunale per i minorenni sembrerebbe essere competente per le violazioni e le erogazioni di sanzioni ma non in senso assoluto, bensì solo quando pende tra le parti un domanda giudiziale allo stesso riservata secondo le regole predette.

Nei casi in  cui  è  già  pendente  o  viene instaurato autonomo procedimento previsto dall’articolo  709-ter  del codice  di  procedura  civile   davanti   al   tribunale   ordinario, quest’ultimo, d’ufficio o a  richiesta  di  parte,  senza  indugio  e comunque non oltre quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti  gli opportuni  provvedimenti  temporanei  e  urgenti  nell’interesse  del minore e trasmette gli atti al tribunale per i minorenni, innanzi  al quale il procedimento, previa  riunione, continua. 

I provvedimenti adottati dal tribunale ordinario conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale per i minorenni.

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Avv. Simona Russo

Avvocato Simona Russo con studio in Bergamo si occupa di diritto di famiglia, della persona e dell'impresa.

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