FOCUS RIFORMA: LA NUOVA COMPETENZA TERRITORIALE

COSA PREVEDE LA NUOVA NORMA?

La riforma Cartabia in tema di diritto di famiglia – introducendo il rito unico destinato alle persone, alle famiglie e ai minori di età – si occupa anzitutto di stabilire la regola per stabilire la competenza territoriale.

Cosicchè al libro II del codice di procedura civile, dopo il Titolo IV, è stato inserito un “Titolo IV- bis” rubricato “Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie” rispetto al quale l’art.473 bis, 11 stabilisce che per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore, è competente il tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale.

E’ d’immediata evidenza che la riforma Cartabia – così stabilendo – abbia di fatto recepito i principi internazionali di riparto della giurisdizione che, con riferimento ai procedimenti riguardanti i minori (soprattutto i minori nei casi di sottrazione internazionale), introducono quale elemento discriminante per la formazione della competenza il luogo che rappresenta “il centro di interessi del minore al momento della proposizione della domanda”.

La stabilità o abitualità della residenza del minore, ai fini della valutazione sulla competenza giurisdizionale territoriale, è costantemente richiamata dalle convenzioni internazionali che si occupano dei minori: Conv. sui diritti del fanciullo (New York 20 novembre 1989); Conv. sulla protezione dei minori (L’Aja 5 ottobre 1961); Conv. sulla sottrazione internaz. dei minori (L’Aja 25 ottobre 1980); Conv. Europea in materia di affidamento dei minori (Lussemburgo 20 maggio 1980).

Cosa si intende per "residenza abituale"?

Per residenza abituale del minore deve intendersi la sua dimora stabile, non precaria o contingente, ovvero diversamente argomentando, la sua dimora prevalente nel corso dell’anno.

Si tratta, insomma, del luogo in cui il minore custodisce i suoi più radicati legami affettivi ed i principali e reali interessi con riferimento alla scuola, alle amicizie, ai congiunti significativi, ai riferimenti spaziali e temporali costitutivi delle sue esperienze basilari.

Cosa succede in caso di trasferimento del minore senza accordo dei genitori?

Il legislatore della riforma ha definitivamente sgomberato il campo da dubbi stabilendo, con la norma in commento, che la regola si applichi anche nel caso in cui vi sia stato il trasferimento del minore non autorizzato e non sia ancora decorso un anno dal fatto.

Insomma, nel caso in cui un minore sia stato trasferito senza che vi fosse accordo tra i genitori resta ferma la competenza del Tribunale del luogo dell’ultima residenza abituale del minore prima del trasferimento non autorizzato e ciò sempre che non sia trascorso un anno dalla data del trasferimento.

Dopo tale termine, il legislatore evidentemente presume la formazione di una sufficiente abitualità della nuova residenza del minore tanto da comandarne la competenza territoriale.

La norma se da un lato interviene a colmare vuoti legislativi prima lasciati all’interpretazione giurisprudenziale dall’altro introduce nuovi temi quali, per esempio, quello dell’individuare il dies a quo, che – sul piano pratico – non saranno sempre di facile soluzione.

Giova, inoltre, sottolineare che la competenza territoriale in commento, è inderogabile in quanto – trattandosi di materia in cui partecipa il PM – non si applica l’art. 28 delle competenze concorrenti.

La regola si applica anche nei procedimenti di separazione?

La risposta è senz’altro affermativa.

La riforma Cartabia, allo scopo, ha introdotto l’art. 473  bis 47 relativo ai procedimenti di separazione, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento dell’unione civile e di regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale, nonché di modifica delle relative condizioni.

La legge ha stabilito che, per le domande di separazione personale dei coniugi, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento dell’unione civile e regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nonché per quelle domande relative alla modifica delle relative condizioni, è sempre competente il tribunale individuato ai sensi dell’articolo 473 bis 11, primo comma.

In mancanza di figli minori, è invece competente il tribunale del luogo di residenza del convenuto.

In caso di irreperibilità o residenza all’estero del convenuto, è competente il tribunale del luogo di residenza dell’attore o, nel caso in cui l’attore sia residente all’estero, qualunque Tribunale della Repubblica.

Concludendo, vale il principio che in presenza di figli minorenni si applica sempre l’art. 473 bis 11 e, conseguentemente, il discrimine del luogo della residenza abituale del minore.

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Avv. Simona Russo

Avvocato Simona Russo con studio in Bergamo si occupa di diritto di famiglia, della persona e dell'impresa.

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