IL CUMULO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO: PRIME NDICAZIONI PRATICHE.
Com’è noto, l’art. 473 -bis .49 D. Lgs 149/2022 ha disciplinato il cumulo di domande di separazione e di divorzio (scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio).
E’ stabilito che negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di divorzio le domande a questa connesse.
Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.
Cosicchè, il Tribunale di Milano con una recente pronuncia (n, 3542 del 5 maggio 2023) ha fornito le prime indicazioni operative sul cumulo di domande, anche congiunte, di separazione e divorzio.
Si premetta che i coniugi hanno chiesto oltre alla separazione personale anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e che, per l’effetto, hanno indicato le condizioni concordate in occasione di tale pronuncia.
Il Tribunale ha stabilito che, non essendo tale domanda procedibile prima che sia decorso il termine previsto dalla legge, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito dì note scritte, provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Dalla lettura del testo di questa interessante sentenza emerge anche che:
• le parti hanno rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all’art 473-bis.51, comma 3, c.p.c.
• l’ascolto della prole non si rende necessario (art 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell’accordo.
• Il tribunale prende atto degli accordi delle parti in ordine alla divisione.
• la data in cui si scioglie la comunione deve essere individuata in quella di scadenza del termine per il deposito di note scritte.
• in caso di cumulo di domande di separazione e divorzio, l’eventuale modifica unilaterale delle conclusioni formulate per il divorzio è ammissibile solo in presenza di allegazione di fatti nuovi.
• La pronuncia sulle spese del giudizio è differitaD. Lgs 149/2022