LE SPESE STRAORDINARIE PER I FIGLI SONO RIMBORSABILI SE NON C’E ACCORDO?
Un recente pronunciamento (Cass. Civ., Sez. I, ord. 25 maggio 2023 n. 14564) stabilisce che le spese straordinarie sostenute nell’interesse dei figli sono rimborsabili anche se il genitore collocatario non ha preventivamente condiviso la scelta con l’altro genitore ma sempre a condizione che la spesa sia effettivamente sostenuta nell’interesse dei figli e che sia effettivamente sostenibile da parte dei genitori in relazione al loro tenore di vita.
Cosicchè, nel caso di mancata concertazione preventiva della spesa straordinaria e nel caso in cui vi sia il rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del genitore che non ha effettuato la spesa, spetta al giudice di merito verificare la rispondenza della spesa all’interesse dei figli, commisurando l’entità della spesa rispetto all’utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori (Conformi anche Cass., n. 16175/2015; Cass., n. 5059/2021).
Le due linee direttrici valutative per il Giudice di merito sono, quindi, l’interesse del minore e la compatibilità della spesa rispetto alla sua effettiva utilità e all’effettiva sostenibilità economica da parte dei genitori.
Concludendo, la mancata preventiva condivisione della scelta di sostenere (o meno) una spesa straordinaria nell’interesse del figlio/a può essere sanzionato nei rapporti tra i genitori, ma non comporta l’irripetibilità assoluta della spesa (nella specie, relativa all’iscrizione ad un corso sportivo ed all’attività scolastica) effettuata nell’effettivo interesse della minore e compatibile con il tenore di vita della famiglia (Cass., n. 2467/2016).