
Per la coppia che abbia deciso di intraprendere una convivenza di fatto non è prevista alcuna formalità per sciogliere la convivenza che potrà dunque interrompersi in qualsiasi momento di comune accordo o per decisione unilaterale di un solo membro della coppia.
Ne consegue che non si dovrà, quindi, dare avvio ad alcun tipo di procedura come invece avviene per le unioni civili e per le coppie coniugate.
La cessazione della convivenza può avvenire con modalità differenti, e avere conseguenze diverse, a seconda che l’unione sia, o meno, regolamentata da un CONTRATTO DI CONVIVENZA.
Nel caso di una convivenza di fatto, non assistita da un contratto di convivenza, le parti non saranno chiamate ad assumere alcun obbligo reciproco.
Se la coppia convivente ha avuto dei figli, la cessazione della convivenza comporta nei confronti dei figli stessi effetti simili a quelli derivanti dalla separazione o dal divorzio dei coniugi.
I genitori che hanno riconosciuto i figli, infatti, hanno diritto all’affidamento condiviso e hanno l’obbligo di contribuire al loro mantenimento, alla loro cura nonché alla loro istruzione ed educazione.
Come nel caso dei genitori coniugati, esistono casi particolari in cui uno dei due genitori possa ottenere l’affidamento esclusivo.
Competente a decidere sui provvedimenti riguardanti i figli è il tribunale ordinario.