Assegno divorzile ed onere probatorio.

La Suprema Corte (SS.UU n. 18287 del 20181) ha precisato le finalità dell’assegno di divorzio e sottolineato il rigore chiesto nell’accertamento dei fatti posti alla base dell’allegato divario.

La giurisprudenza di merito che ne è conseguita ha contribuito a chiarire i meccanismi probatori richiesti per l’attribuzione dell’assegno divorzile.

Si è, per esempio, precisato che solo laddove vi sia un divario economico derivante dai sacrifici effettuati dalla parte richiedente, può essere riconosciuto il diritto alla corresponsione dell’assegno e che nessuna rilevanza può essere data alla disparità economica senza la prova di un apprezzabile sacrificio quale causa della disparità (Trib. di Treviso, 8 gennaio 2019).

Ancora, la giurisprudenza ha negato l’assegno divorzile pur a fronte di una sperequazione economica in quanto il coniuge richiedente non solo non aveva dimostrato di non poter svolgere attività lavorativa, ma neppure aveva dimostrato di essersi concretamente attivato per trovare un’occupazione a prescindere dalla propria età.

La funzione riequilibratrice dell’assegno divorzile, insomma, assolve la finalità di riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge alla realizzazione della situazione comparativa attuale.

Quel che rileva, dunque, è che il coniuge richiedente si trovi rispetto all’altro in condizioni economico-patrimoniali deteriori per aver rinunciato, in funzione della contribuzione ai bisogni della famiglia, ad occasioni reddituali ed abbia sopportato un sacrificio economico-professionale, a favore dell’altro, tale da meritare un intervento compensativo-perequativo in considerazione della durata del matrimonio e dell’età del richiedente (Cass. civ., 9 agosto del 2019, n. 21228).

Altre significative pronunce si sono registrate in merito alla tematica della revisione dell’assegno divorzile.

La revisione di cui all’art. 9 della l. n. 898 del 1970 postula l’accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi imprescindibile e il mutamento di natura e funzione dell’assegno divorzile, affermato dalla Cassazione, non costituisce di per sé solo un “giustificato motivo” sopravvenuto ai fini dell’esperibilità della domanda di revisione (Cass. civ, 17 novembre 2021, n. 25205)

Da segnalare, poi, la questione, assai controversa, relativa alla cessazione dell’assegno divorzile a favore del coniuge beneficiario che abbia instaurato una convivenza more uxorio.

In proposito le Sezioni Unite hanno affermato che l’instaurazione da parte dell’ex coniuge di una stabile convivenza di fatto giudizialmente accertata incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione, nonché sulla quantificazione del suo ammontare in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno (Cass. civ., Sez. Un., 5 novembre 2021, n. 32198).

Avv. Simona Russo

Avvocato Simona Russo con studio in Bergamo si occupa di diritto di famiglia, della persona e dell'impresa.

Lascia un commento