Secondo le intenzioni del legislatore, le prestazioni erogate dall’INPS a tutela della famiglia sono dettate a favore del genitore affidatario della prole e sanciscono il diritto di quest’ultimo a percepire gli assegni familiari per i figli, indipendentemente da chi sia titolare del rapporto posto a base della relativa erogazione.
Ne discende che le disposizioni normative hanno determinato una scissione fra titolarità del diritto alla corresponsione del trattamento assistenziale a favore della famiglia e diritto alla percezione sostanziale dello stesso, con la conseguenza che il coniuge affidatario della prole è titolato a percepire direttamente gli assegni corrisposti a beneficio del nucleo familiare.
Anche l’assegno unico familiare, in quanto prestazione a tutela della famiglia, spetta per legge al genitore collocatario della prole.
Rif. Leg.: Decreto Leg. 21.12.2021 n. 230 – art. 211 L.151/75 – art. 9 L.903/77 – art. 30 D.Lgs. 198/06
Trib. Bari 03.02.2022