ADOZIONE DI MINORE, quali requisiti e cosa fare?

Per poter richiedere l’adozione (nazionale e internazionale) di un minore occorre essere uniti in matrimonio da almeno tre anni senza che sia intervenuta separazione personale (neppure di fatto) tra le parti.

Per il computo degli anni di matrimonio, si può fare valere anche l’eventuale periodo di convivenza more uxorio, fermo restando il fatto che la coppia deve essere coniugata al momento della presentazione della domanda.

La differenza di età tra gli adottanti e l’adottato non può, inoltre, essere inferiore a 18 e superiore ai 45 anni.

Anche questo requisito, tuttavia, consente delle deroghe nel caso in cui dalla mancata adozione derivi un danno grave al minore.

I coniugi devono, inoltre, essere ritenuti idonei ad educare, istruire e mantenere il minore che intendono adottare sotto il profilo morale e materiale.

Il procedimento per l’adozione di un minore si articola in una serie di tappe che hanno inizio con la domanda di adozione e culminano nella dichiarazione di adozione.

Il primo passo è costituito dalla domanda che i coniugi, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, possono proporre al Tribunale per i Minorenni competente per territorio.

Ricevuta la domanda, il Tribunale dispone la verifica preventiva dei presupposti ed esegue gli accertamenti necessari per dichiarare l’idoneità della coppia all’adozione, affidando ai servizi sociali territoriali il compito di conoscere la coppia, valutarne le potenzialità genitoriali, raccogliere informazioni personali, sociali, motivazionali ed economiche.

Al termine di tale periodo di accertamento, i servizi devono redigere una relazione conclusiva e inviarla al Tribunale di competenza.

Esaminata la relazione, il Tribunale convoca la coppia per uno o più colloqui e stabilisce l’idoneità all’adozione ovvero dispone ulteriori approfondimenti rinviando nuovamente i coniugi ai servizi sociali.

Nel primo caso, dopo la scelta tra le coppie dichiarate idonee di quella più adatta al minore adottabile, il Tribunale dispone, con ordinanza, l’affidamento preadottivo, previo consenso del minore, se lo stesso ha già compiuto 14 anni o ascolto dello stesso se di età superiore ai 12 anni (ovvero anche di età inferiore, qualora il giudice lo ritenga opportuno).

Avv. Simona Russo

Avvocato Simona Russo con studio in Bergamo si occupa di diritto di famiglia, della persona e dell'impresa.

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